Art. 42.
(Requisiti di sicurezza e di salute).

      1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti generali di salute e sicurezza di cui all'allegato III o, qualora si tratti di cantieri temporanei o mobili, a quelle di cui all'allegato IV.

 

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      2. I luoghi di lavoro realizzati secondo le norme di buona tecnica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Le disposizioni legislative relative a elementi di natura tecnica di cui ai titoli II e VI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ai capi II, III, VIII e IX del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e ai capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX e XI del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, si considerano norme di buona tecnica.
      4. Le disposizioni legislative relative alle procedure di sicurezza contenute nelle normative richiamate al comma 3 si considerano buone prassi.